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Ente accreditato e qualificato che offre formazione - D.M. 177/2000 e Direttiva n. 90 del 01/12/2003.

L'Associazione

Lo Statuto

Il Regolamento

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Il Regolamento

Art. 1

Possono aderire all’Associazione i docenti della scuola secondaria superiore di II° grado che ne facciano richiesta o di coloro che sono indicati all’Art. 4 dello Statuto. La richiesta d’iscrizione va rivolta al Presidente dell’Associazione e si perfeziona con l’accettazione.

Art. 2

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale d’iscrizione e all’osservanza delle norme statutarie secondo le modalità dettato dal regolamento interno e dei deliberati degli Organi Statutari. Le deliberazioni sono impegnative per tutti.
Ai soci è riconosciuto il diritto di parola e di critica. Essi devono astenersi da qualsiasi atto che indebolisca l’azione dell’Associazione o ne minacci l’unità organizzativa.
I soci che contravvengono al disposto del comma precedente, sono deferiti al Colleggio dei Probiviri che decide a norma dell’Art. 10 dello Statuto.
Il mancato versamento della quota annuale di iscrizione, entro la data indicata dall’Art. 8 del presente Regolamento, determina l'automatica perdita della qualità di associato.
La qualità di associato si perde altresì per dimissioni o espulsioni.


Art. 3

Il Collegio dei Probiviri Nazionale è competente a decidere su tutte le controversie già oggetto di pronunciamento dei Collegi dei Probiviri Provinciali e, in sede di prima istanza, sul giudizio di membri degli organi nazionali, regionali e provinciali.
Spetta al Collegio dei Probiviri Nazionale adottare i seguenti provvedimenti:
• la censura;
• la sospensione da tre a dodici mesi;
• l’espulsione.
Il socio sottoposto a procedimento disciplinare è temporaneamente sospeso da qualunque incarico sino alla definizione del caso.


Art. 4

La durata degli organi dell’Associazione, con le eccezioni previste dallo Statuto, è stabilita in anni quattro. Le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi ed in quelli di controllo, sono elettive. Due assenze consecutive, senza giustificato motivo, determinano la decadenza dall’incaricato.
Negli organi deliberativi (Consigli e Direzione nazionali e provinciali) è ammessa, in situazioni particolari, la cooptazione, sino ad un massimo del 10% dei loro componenti, scelti da una maggioranza qualificata.

Art. 5

Il Congresso è costituito dai rappresentanti eletti dalle rispettive provincie, in ragione di un componente per ogni ordine e grado di scuola rappresentato e per ateneo presente nella provincia, dai membri della Direzione Nazionale e dal Presidente.


Art. 6

Il Consiglio e la Direzione Nazionale, su delibera del Presidente, possono essere presieduti da un membro dell’Ufficio di Presidenza che preside il Consiglio in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Il Consiglio Nazionale può organizzare per Commissioni verticali ed orizzontali, la Direzione Nazionale per Settori.


Art. 7

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne firma gli atti e stipula i contratti per conto di essa.
Spetta al Presidente o a un suo delegato rappresentante l'Associazione negli incontri ufficiali ove è richiesta la presenza di un solo esponente.
Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza possono essere affidati, dal Presidente, specifici incarichi.


Art. 8

L'associazione si finanzia, prevalentemente, con il contributo degli associati. Ciò avviene con il pagamento della quota annuale della tessera, deliberato dalla Direzione Nazionale dell’Associazione. Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per il primo anno di vita dell’Associazione questo termine verrà posticipato alla data del 29 aprile 2000.


Art. 9

Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Le Sezioni Provinciali sono tenute all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi alle date e nei modi stabiliti dalla Direzione Nazionale, alla quale sono inviati entro trenta giorni dall'approvazione, corredati dalle relazioni dei Collegi dei Revisori.
Le strutture periferiche non possono acquisire, alienare, ipotecare, concedere in garanzia beni immobili senza la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale.
Le Direzione Provinciali, qualora ne ravvisano la necessità al fine di potenziare l'organizzazione dell'Associazione, possono nominare commissari distrettuali e delegati presso le singole unità scolastiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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