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ASSODOLAB - Ente accreditato e qualificato che offre formazione al personale della Scuola - D.M. 177/2000 e Direttiva n. 90 del 01/12/2003.
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dell'ASSODOLAB per il Certificato di verifica
di conformità ed il certificato di collaudo.
Nei progetti PON, FESR o altro, dopo aver
acquistato il materiale ed attrezzature informatiche (LIM –
Lavagne Interattive Multimediali, Videoproiettori, Personal
Computer, Monitor, Tastiere, Mouse, Tablet ecc…) e scientifiche
(Strumenti di misura e di osservazione, Attrezzature particolari
quali: acquario, sismografo semplificato, modelli anatomici,
Modelli DNA e molecolari, terrario, stazione meteo, planetario,
modelli energetici, fossili, rocce, sistemi di apparecchi
completi per l’apprendimento delle competenze di base in fisica,
chimica e biologia ecc…), il Dirigente Scolastico può ricorrere
a soggetti esterni all’Istituzione Scolastica per due documenti
importanti: il CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’
delle attrezzature acquistate da una parte, e il CERTIFICATO
DI COLLAUDO dall’altra. Da oggi, il Dirigente Scolastico può
affidare questi due incarichi all’Assodolab – che si occupa di
Informatica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
dall’Anno 2000 – che con i loro professionisti che collaborano
con l’Associazione possono emettere i due «certificati». Ma
vediamo di puntualizzare l’argomento descrivendo in modo
dettagliato i due documenti.
Il primo documento «Certificato di verifica di conformità»
è descritto ampiamente nel D.P.R. 207/2010 all’Articolo 322 che
recita: «[1.] Il soggetto incaricato della verifica di
conformità rilascia il certificato di verifica di conformità
quando risulti che l’esecutore abbia completamente e
regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il
certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del
contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione
dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il
tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date
delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il
richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di
esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo
totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la
certificazione di verifica di conformità.
[2.] E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per
eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti
o funzionalità non verificabili in sede di verifica di
conformità.
[3.] Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso
dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal
responsabile del procedimento».
Questo primo documento è utile tenerlo e conservarlo agli atti
della «Stazione appaltante» perché certifica appunto la
conformità tra le attrezzature elencate nel «capitolato» e
quelle che la «ditta aggiudicataria» fornisce. Questo documento
è altresì utile quando l’attrezzatura acquistata è carente di
documentazioni o quando la ditta venditrice propone materiale
alternativo a quello del capitolato con un marchio diverso o con
caratteristiche diverse da quelli elencati in capitolato o
quando vi siano comunque delle incongruenze.
Il secondo documento da conservare scrupolosamente nel fascicolo
della «Stazione appaltante» è il «Certificato di collaudo».
La normativa riferita al «Collaudo dei lavori» è disciplinato
dal TITOLO X, Capo I e Capo II, ed abbraccia ben ventiquattro
articoli, dall’Art. 215 all’Art. 238. del D.P.R. 207/2010.
In particolare, l’Art. 229 «Certificato di collaudo» recita:
[1.] Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti,
l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro,
emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto
dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:
- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive
varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di
sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi
provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri
componenti l'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con
l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di
ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di
infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi
degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di
collaudo;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera
(da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad
esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la
collaudabilità dell'opera;
e) la certificazione di collaudo.
[2.] Nella certificazione l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando
partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al
conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni
da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese
dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro
titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante
per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il
termine convenuto per il compimento degli stessi;
c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare
l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare
all'esecutore;
d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le
eventuali prescrizioni.
[3.] Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del
codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il
responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il
medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti
il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in
contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da
carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà
alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in
suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio
l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo».
L’Assodolab ed professionisti che collaborano con l’Assodolab
rimangono a disposizione delle Scuole che hanno bisogno di tale
professionalità coerente con l’intervento, per elaborare un
preventivo dettagliato per i due certificati.
Agostino Del Buono
agostino.delbuono@assodolab.it
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Per info e preventivo scrivere al presidente nazionale dell'ASSODOLAB, prof. Agostino Del Buono, agostino.delbuono@assodolab.it
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